Art. 42.
(Esecuzione indiretta).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere forme di esecuzione indiretta per la tutela di diritti correlati ad obblighi infungibili, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) fissazione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro per ogni frazione di tempo nel ritardo all'adempimento dell'obbligo;

          b) previsione di un procedimento sommario per la verifica del ritardo e per la liquidazione di quanto previsto nella comminatoria, da attivare ad istanza dell'avente diritto;

          c) previsione che la sanzione pecuniaria sia versata nella forma del deposito giudiziario o in altre forme analoghe;

          d) previsione che le somme versate ai sensi della lettera c) siano destinate a risarcire l'avente diritto del danno prodotto dall'inadempimento dell'obbligo e che il residuo sai versato allo Stato.